Adeguata verifica delle persone non fisiche: come individuare i titolari effettivi nell’antiriciclaggio
In base alla normativa internazionale antiriciclaggio, l’adeguata verifica della clientela è un passaggio obbligato per banche e istituti di credito. Prima di instaurare un rapporto continuativo o autorizzare un’operazione sospetta, quindi, i soggetti obbligati sono tenuti a valutare il rischio di riciclaggio verificando l’identità del cliente e acquisendo informazioni utili a stabilire il profilo del cliente e la natura delle operazioni.
Se il cliente è un’azienda o un soggetto giuridico d’altro tipo, la valutazione del rischio va eseguita sul titolare effettivo, ovvero sulla persona fisica che possiede o controlla il soggetto, e perciò ne risulta beneficiaria.
L’adeguata verifica della clientela è uno strumento della normativa antiriciclaggio che permette a banche, professionisti e altri soggetti obbligati di identificare i propri clienti allo scopo di prevenire attività illecite collegate al riciclaggio di denaro.
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di emanare le disposizioni sull’adeguata verifica. In base al documento, il cui ultimo aggiornamento risale al luglio 2025, l’adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo consiste nelle seguenti attività:
In base al regolamento vigente in Italia, quando non si possono rispettare gli obblighi di adeguata verifica non si può instaurare un nuovo rapporto continuativo con un cliente e non si possono eseguire operazioni. Se questo avviene nell’ambito di un rapporto già in essere, bisogna astenersi dal proseguirlo.
In questi casi, inoltre, i soggetti obbligati devono valutare se inviare una segnalazione antiriciclaggio per operazione sospetta.
Le attività di adeguata verifica previste dalla Banca d’Italia devono essere effettuate (almeno) nei seguenti casi:
distribuzione di moneta elettronica tramite agenti o soggetti convenzionati;
Queste operazioni vanno svolte con maggiore attenzione e frequenza nel momento in cui un rapporto o un’operazione vengono valutati a rischio elevato, ovvero, per esempio, quando sono coinvolti Paesi terzi ad alto rischio, Persone Politicamente Esposte (PEP) o importi insolitamente elevati.
Le disposizioni in materia di adeguata verifica si applicano:
Sono obbligati anche istituti di pagamento e di moneta elettronica aventi sede legale in un altro Paese comunitario e stabiliti in Italia tramite soggetti convenzionati e agenti e le succursali di intermediari bancari e finanziari con sede legale in Europa o in Paesi terzi.
Come abbiamo visto sopra, la verifica del titolare effettivo di una società rientra tra le attività fondamentali dell’adeguata verifica della clientela. Nel valutare i fattori di rischio associati a un cliente vanno considerati l’ambito di attività, il comportamento e i rapporti significativi intrattenuti dal soggetto, a prescindere che questo sia una persona fisica o giuridica.
Il titolare effettivo, come vedremo meglio in seguito, è la persona fisica (o le persone fisiche) a cui è possibile attribuire il controllo ultimo della società. Nel momento in cui il cliente è una società, quindi, è necessario risalire alla persona fisica che prende le decisioni per conto della società ed eseguire una valutazione dei rischi ad essa associati.
Una volta individuato il titolare effettivo, sarà necessario fare verifiche su più fronti e considerare aspetti come il potenziale coinvolgimento del soggetto in reati connessi al riciclaggio, il suo essere PEP o l’essere destinatario di sanzioni e provvedimenti.
Il titolare effettivo, nell’antiriciclaggio, è la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà (diretta o indiretta) della società e che perciò ne esercita il controllo. Proprietà e controllo, non a caso, sono i criteri fondamentali che, in base al decreto legislativo 231/2007, devono essere utilizzati per risalire ai titolari effettivi.
I criteri da applicare, in ordine gerarchico, sono:
Il titolare effettivo di una SRL o di qualunque altra società di capitali, quindi, va individuato in chi ne detiene la proprietà e il controllo, a prescindere dal fatto che questi siano esercitati in via diretta o tramite altri soggetti.
Le società dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese avrebbero l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva alla Camera di Commercio tramite un’apposita pratica telematica, che determina l’iscrizione nel registro dei titolari effettivi. A causa di una complessa vicenda giudiziaria, però, l’obbligo di comunicazione, nonché la possibilità di consultare il registro o accreditarsi presso di esso sono attualmente sospesi.