Il Consiglio UE proroga la scissione dei pagamenti al 2029: nessuna novità per le fatture a PA ed enti pubblici

Lo scorso 10 luglio il Consiglio UE ha ufficialmente autorizzato l’Italia a prorogare il regime speciale di scissione dei pagamenti (split payment) fino al 30 giugno 2029. La proroga ha effetto a partire dal 1° luglio 2026, perciò non ci sarà alcuna modifica alle modalità di versamento IVA da parte di Pubblica Amministrazione ed enti pubblici né alla fatturazione destinata a committenti soggetti a split payment.
Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è stato introdotto nel 2015 con l’obiettivo di ridurre l'evasione fiscale nelle transazioni verso la Pubblica Amministrazione. Il meccanismo - una deroga speciale all’applicazione ordinaria dell’IVA - prevede che gli enti pubblici, in qualità di cessionari o committenti, versino l’IVA direttamente all’Erario senza farla passare per le casse del fornitore. Quest’ultimo, quindi, incasserà solo l’importo netto della fattura, cioè l’imponibile.
L’IVA dovuta, così facendo, affluisce direttamente nelle casse dello Stato, evitando ogni rischio di evasione e assicurando all’Erario un gettito certo e tempestivo.
Lo split payment riguarda principalmente le aziende che forniscono beni e servizi a:
Il regime speciale di versamento IVA si applica anche a Enti, fondazioni o società partecipate che dipendono dalle Amministrazioni Pubbliche per una percentuale di capitale non inferiore al 70%, motivo per cui non è sempre elementare capire se un cliente è soggetto allo split payment. È utile ricordare, in ogni caso, che il regime non si applica alle prestazioni di lavoro autonomo soggette a ritenuta d'acconto (come quelle di molti liberi professionisti) né ai regimi forfettari o in reverse charge.
Il Consiglio Europeo aveva autorizzato l’Italia a procedere con l’introduzione dello split payment nel 2015 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401. Questa prima autorizzazione, valida fino al 31 dicembre 2017, è stata poi prorogata fino al 30 giugno 2020 con la decisione del Consiglio UE 2017/784, che estendeva l’applicazione dello split payment alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
Ulteriori proroghe sono state concesse nel 2020 e nel 2023. L’ultima, arrivata con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1552, consentiva all’Italia di continuare ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2026. A ottobre 2025 l’Italia ha chiesto di poter mantenere il regime di split payment fino al 31 dicembre 2029. E lo scorso 10 luglio il Consiglio UE ha ufficialmente accettato la richiesta di proroga, pur limitandola al 30 giugno 2029 e chiedendo esplicitamente all’Italia di dotarsi di strumenti di contrasto all’evasione tali da evitare la necessità di un’ulteriore proroga della misura speciale.
Accogliendo la richiesta italiana, la Commissione ha riconosciuto che “il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria” in materia di contrasto a frodi ed evasione fiscale. Perciò, con Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 15 luglio, autorizza l’Italia ad applicare lo split payment senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2029, bypassando completamente la scadenza del 30 giugno 2026.
Il Consiglio UE, tuttavia, riconosce anche l’assoluta necessità di monitorare i rimborsi IVA ai soggetti passivi cui si applica lo split payment, che non possono
compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni e che quindi hanno diritto al rimborso in via prioritaria per il credito riferibile a queste operazioni. Si chiede perciò all’Italia di “garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta” e di presentare alla Commissione, entro il 2027, una relazione che affronti “la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di combattere la frode e l’evasione fiscale nei settori interessati”.
La nuova autorizzazione produce i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2026, e riguarda gli stessi soggetti già interessati dall’applicazione del regime speciale. Restano quindi escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB, per le quali si applica il regime IVA ordinario a partire dal 1° luglio 2025, e i compensi dei professionisti in ritenuta d’acconto, per cui lo split payment non si applica più dal 2018.